PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».

Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

Art. 3.

      1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».

Art. 4.

      1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.