1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».
1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».
1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».
1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.